La Cassazione ha stabilito che l’Amministratore di condominio dovrà rispondere dei danni causati da incendio

La responsabilità di un amministratore di condominio può essere molto pesante: un amministratore ha dovuto rispondere per i danni causati da un incendio sviluppatosi durante dei lavori di manutenzione dello stabile per non aver verificato preventivamente l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice. E’ quanto la Corte di Cassazione Pensale ha stabilito nella sentenza n. 43500 del 30 giugno 2017, respingendo le argomentazioni portate dall’Amministratore.

Infatti, l’amministratore, appaltando dei lavori nell’interesse del Condominio ed essendone titolare, in quanto committente, deve verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’Impresa Appaltatrice (art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008).

Nel caso specifico, l’incendio si è verificato in un bene di un singolo condominio per poi propagarsi nelle parti comuni dello stabile. L’amministratore, consapevole che i lavori che dovevano essere eseguiti avrebbero comportato l’impiego di materiale infiammabile, avrebbe dovuto sia attivarsi per tutelare le aree esposte al pericolo sia assicurarsi della capacità dell’impresa incaricata. Pertanto, il suo comportamento è stato giudicato colpevole in quanto causalmente ha determinato l’accadere dell’evento.

Novembre 2017