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Novità in tema di digitalizzazione: il certificato assicurativo trasmesso in via digitale ha lo stesso valore dell’originale cartaceo.

Il Ministero dell’Interno ha equiparato la stampa del certificato assicurativo trasmesso in via digitale all’originale cartaceo.

Pertanto, in caso di controllo sarà sufficiente esibire il certificato di assicurazione in formato digitale o una sua stampa non originale senza subire sanzioni.

In caso di vendita a distanza, però, la sola esibizione del certificato assicurativo in formato digitale non sarà ritenuta valida.

[Rif. normativa: art. 180 comma 1 lett. d) del Codice della Strada e Provvedimento Ivass n.41 del 22/12/2015]

 Maggio 2017