In caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto generatore del danno è costituito dal luogo di fabbricazione del prodotto
La Corte di Giustizia UE è stata chiamata ad esprimersi in merito al danno da prodotto difettoso, stabilendo che “in caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto generatore del danno è costituito dal luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi” (Sentenza 163 gennaio 2014, causa n. 45/13).
La sentenza – non certo favorevole al consumatore – trae origine da un incidente accaduto ad un cittadino austriaco per un vizio di fabbrica della propria bicicletta acquistata in Austria ma prodotta in Germania. A seguito del sinistro venne avviata in Austria la causa per risarcimento danni nei confronti del produttore tedesco. La fabbrica tedesca si oppose però adducendo l’incompetenza del giudice adito e indicando quale giurisdizione competente quella del proprio Stato di appartenenza; la magistratura austriaca rimise quindi il caso alla Corte di Giustizia UE, che si espresse con la sentenza indicata.
Settembre 2014