Come proteggere l’acquisto di un immobile donato?

Quando si acquista un bene di provenienza donativa possono insorgere delle difficoltà dovute alla nostra normativa.

Nel dettaglio, l’art. 563 del Codice Civile afferma che: “se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può richiedere ai successivi acquirenti

[…] la restituzione degli immobili […] Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro”.

In poche parole, si può prospettare questo scenario: chi ha acquistato un bene di provenienza donativa può correre il rischio che il legittimario (coniuge, figli…), leso dalla donazione, recuperi il bene. Infatti, il legittimario può far valere i propri diritti ereditari nei 10 anni successivi al decesso del donante e può agire nei confronti del terzo acquirente fino a 20 anni dopo la donazione.

Quando vengono lesi i diritti dei legittimari?

Quando il donante muore, per determinare l’ammontare della quota disponibile e delle quote di legittima, si calcola la riunione fittizia (valore complessivo di tutti i beni lasciati in eredità + beni donati al netto del valore dei debiti).

Se da tale operazione contabile risulta che le donazioni eccedono la quota di cui il donante poteva disporre, i legittimari possono agire di fronte al giudice facendo dichiarare inefficaci le disposizioni testamentarie (azione di riduzione). Nel caso in cui, nel frattempo, il donatario abbia venduto il bene a terzi, il legittimario può chiedere la restituzione del bene anche ai successivi acquirenti, libero da ogni peso o ipoteca iscritti su di esso.

Se, però, questi può risarcire il legittimario leso, l’acquisto del terzo acquirente rimane efficace.

Perché è rischioso acquistare e, conseguentemente, è difficile vendere un bene di provenienza donativa? 

  • Chi acquista potrà perdere l’immobile o comunque potrà essere costretto a risarcire in denaro il legittimario leso;
  • La banca non concederà facilmente un mutuo per l’acquisto di un immobile di provenienza donativa poiché l’ipoteca iscritta a garanzia su di esso potrà risultare inefficace.

Come proteggersi?

Esistono delle coperture assicurative pensate per tutelare il terzo acquirente contro il pregiudizio subito a seguito dell’azione di restituzione intrapresa dal legittimario leso dall’atto di donazione.

Per maggiori informazioni, potete contattare: mida@midabroker.it

Aprile 2018