La sospensione del termine di prescrizione non si verifica con la denuncia del sinistro ma con la comunicazione all’assicuratore delle richiesta di risarcimento, efficace anche se proveniente dal danneggiato o da un terzo
Con la sentenza n. 4548 del 26 febbraio 2014, la Cassazione ha riconosciuto in tema di assicurazione, in base all’art. 2952, comma 4, c.c., una disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione fino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del danneggiato. Tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all’assicuratore, della richiesta di risarcimento.
La sentenza cambia il giudizio espresso dalla Corte d’Appello secondo cui la prescrizione annuale del diritto dell’assicurato ad essere tenuto indenne dall’assicuratore decorre dal momento in cui il danneggiato abbia rivolto le sue richieste all’assicurato, essendo irrilevanti sia le comunicazioni inviate dalla compagnia al danneggiato che le richieste da quest’ultimo formulate all’assicuratore prima della proposizione della domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti dell’assicurato.
Giugno 2014