Descrizione Progetto

La responsabilità del fabbricante per “Prodotti difettosi” ha trovato la sua disciplina nel DPR 224 del 24 maggio 1988, dove si stabilisce che il “produttore di un bene” è responsabile del danno cagionato a terzi da difetti del prodotto stesso”.

Per prodotto si intende ogni bene mobile anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

Per produttore si deve intendere invece sia il fabbricante del prodotto finito/di una sua componente o della materia prima, sia chi abbia sottoposto a trasformazione prodotti agricoli del suolo, dell’allevamento e della pesca, sia chi opponga il proprio nome o marchio sul prodotto o sulla confezione, sia chi importi e commercializzi nella comunità economica europea prodotti fabbricati altrove.

Si evidenzia la sempre maggiore sensibilità sociale verso tale aspetto e conseguentemente la crescita quasi esponenziale delle controversia da R.C. Prodotti. Tale sensibilità ha reso da un lato sempre più frequenti le richieste di risarcimento a seguito di “prodotto difettoso” e dall’altro sempre più sfavorevoli al produttore gli eventuali giudizi promossi dinanzi alle sedi legali competenti.

Tale garanzia è normalmente estesa ai danni a terzi derivanti da fermo attività dovuta al difettoso prodotto e alle spese a cui l’assicurato possa andare incontro per il ritiro dal mercato dei prodotti difettosi o che possano essere potenzialmente dannosi.

 

L’entità del Rischio non è prevedibile e, generalmente, è rilevante, proporzionale alla diffusione (numerica e geografica) sul mercato del Prodotto.